Legge di stabilita' 2016

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Nuove agevolazioni imprese giovanili e femminili

14.10.2015

Il Regolamento Mise che individua i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al Dlgs 185/2000 per sostenere nuova imprenditorialità su tutto il territorio nazionale, attraverso la creazione d imicro e piccole imprese a prevalente/totale partecipazione giovanile o femminile, trova la sua completezza nella circolare ministeriale n. 75445 del 9/10/2015

La circolare, infatti, individua i termini e le modalità di presentazione della domande di agevolazione, fornendo al contempo le necessarie indicazioni operative per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in oggetto.

Invio domande a partire dal prossimo 13 gennaio 2016

Le imprese giovanili e femminili di micro e piccola dimensione potranno presentare domanda di accesso alle agevolazioni a partire dal prossimo 13 gennaio 2016.

Le domande potranno essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la piattaforma informativa messa a disposizione nel sito internet di Invitalia (Soggetto gestore).

Le istanze di agevolazioni corredate di tutta la documentazione necessaria saranno valutate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Misura dell'agevolazione

L'agevolazione concessa dal Mise consiste in un prestito a tasso zero, della durata massima di 8 anni e non superiore al 75%delle spese ammissibili, con un investimento massimo di 1,5 milioni di euro per singola impresa.

Le risorse finanziarie a disposizione sono pari a 50 milioni di euro.

Reati tributari cambia la causa di non punibilita'

10.10.2015 

Non sono più punibili alcuni reati tributari, se il contribuente provvede all’integrale pagamento di tutte le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni e interessi, prima dell 'apertura del dibattimento di primo grado.

È una delle novità contenute nel D.Lgs. n. 158 del 2015, che contiene la riforma del sistema sanzionatorio penale ed amministrativo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015.

Tra le tante modifiche, il D.Lgs. n. 158/2015 contiene alcune novità in merito alle cause di non punibilità per i reati tributari.

Si tratta dell’art. 11 del decreto, che sostituisce l’attuale art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000.

Viene introdotta una causa di non punibilità rappresentata dall’integrale pagamento di tutte le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni e interessi, con una disciplina diversa a seconda che si tratti, da un lato, dei reati di omesso versamento delle ritenute certificate, di omesso versamento dell’IVA e dell’indebita compensazione di crediti non spettanti e dall’altro lato dei reati di dichiarazione infedele ed omessa dichiarazione.

 

Per quanto concerne le pene relative agli omessi versamenti, all’art. 10-bis, viene confermata la pena che prevede la reclusione da sei mesi a due anni per chiunque non versi, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al sostituto di imposta, le ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, ma con un innalzamento dell’attuale ammontare da euro 50.000 ad euro 150.000 per ciascun periodo d’imposta.

Ai fini dell’Iva, invece, il nuovo articolo 10-ter innalza la relativa soglia penale a euro 250.000 per ciascun periodo d’imposta.

La compensazione indebita di cui al successivo articolo 10-quater prevede ora una doppia fattispecie di punibilità, ferma restando in ogni caso la soglia dei 50.000 euro. Infatti, il comma 1 stabilisce una reclusione da sei mesi a due anni in caso di indebita compensazione con crediti non spettanti, mente il comma 2 stabilisce una reclusione da diciotto mesi a sei anni in caso di indebita compensazione con crediti inesistenti.

Per quanto riguarda le nuove disposizioni in materia di sanzioni amministrative, invece la relativa decorrenza e' dal 1 gennaio 2017.